Assegnazione del credito e pagamento del terzo nel concordato preventivo
In tema di concordato preventivo, la norma di cui all’art. 168, primo comma, della legge fallimentare, che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore «dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione», non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell’ordinanza di assegnazione del credito.
(Cassazione civile, ordinanza 3 agosto 2017, n. 19394)