Sul perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa
Il cosiddetto pre-concordato di cui all'art. 161, comma 6, legge fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dall'art. 161, commi 1, 2 e 3, legge fall., secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal Tribunale; la domanda anticipata di concordato non necessita per la sua ammissione (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall'imprenditore) di alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo dell'art. 161, comma 6, legge fall.; il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall'art. 161, comma 6, legge fall., ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario; la mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, commi 6 e 10 l. fall., costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali; la domanda anticipata di concordato presentata all'ultimo momento utile tuttavia può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa.
(Cassazione Civile, 12 marzo 2020, n. 7117)
Decorso del termine di un anno ex art. 186, comma 3, L.F.
L’art. 186, comma 3, L.F., ove stabilisce che il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato, deve essere interpretato nel senso che ove il termine in questione non sia stato fissato in modo tassativo esso decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, ma anche con gli effettivi pagamenti. Detta interpretazione appare ancor più corretta se si consideri che il legislatore, all'art. 186 L.F., ha voluto utilizzare proprio la generica espressione “adempimento” e non già quella specifica di “pagamento”.
(Tribunale di Brescia, 16 marzo 2020)
Coronavirus e concordato preventivo: sulla sospensione del termine di cui all’art. 161, comma 6, L.F.
La pendenza della procedura concorsuale non integra di per sé il presupposto di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 che sospende tutti i termini giudiziali fatta eccezione per quelli relativi ai procedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) per i quali la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio alle parti; ne consegue che, nella procedura di concordato preventivo, in assenza di ulteriori specifiche ragioni di urgenza che anche le parti coinvolte possono segnalare, deve ritenersi sospeso fino al 22 marzo 2020 il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, comma 6, L.F..
(Tribunale di Padova, 13 marzo 2020)
Sulla fideiussione prestata dai soci illimitatamente responsabili
L'art. 184 secondo comma della L.F., ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario (da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione.
(Tribunale di Ferrara, 3 febbraio 2020, n. 50)
Facoltà del debitore di rinunciare alla domanda di concordato
La proposta concordataria, avendo natura negoziale, è rinunciabile dal proponente, anche unilateralmente, sino all'omologazione del concordato; deve inoltre essere riconosciuta all'imprenditore la possibilità di depositare una nuova domanda di concordato preventivo, accompagnata dal piano e dalla relazione ai sensi dell’art. 161, comma 1, l. fall., anche quando la precedente procedura si sia chiusa prematuramente a causa della revoca dell’ammissione ovvero a causa del mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dalla legge, ponendosi come unico limite a tale agire l’eventuale esercizio distorto ed abusivo della detta facoltà da parte del debitore.
(Cassazione Civile, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25479)
Assegnazione del credito e pagamento del terzo nel concordato preventivo
In tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, primo comma, della legge fallimentare, che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore «dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione», non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del credito.
(Cassazione civile, ordinanza 3 agosto 2017, n. 19394)