Il patto di non concorrenza è violato se la nuova attività apre nelle vicinanze di quella preesistente
Il danno da violazione dell’obbligo di non concorrenza, pattuito tra le parti, ben possa essere provato mediante presunzioni, come nella specie la contiguità dei due esercizi commerciali; nel calcolo del danno non bisogna fare riferimento solo alla contrazione del fatturato, ma anche della riduzione del potenziale di vendita (nella fattispecie tra gli esercenti era intervenuto un accordo di non svolgere l’attività a una distanza inferiore ai due chilometri).
(Cassazione Civile, 31 gennaio 2022, n. 2824)