I condotti fognari sono parti comuni dell’edificio fino al punto di diramazione verso i locali di proprietà esclusiva

Sussiste la responsabilità del condominio di un edificio, ex art. 2051 c.c., quale custode delle parti comuni, per i danni arrecati agli abitanti di un immobile condominiale di sua proprietà (il portiere ed i suoi familiari), a seguito di un rigurgito della fogna e del trabocco di liquami, originati da una ostruzione del condotto fognario e delle tubazioni condominiali.

(Corte d’Appello di Roma, 24 marzo 2021, n. 2187)