La clausola di esclusione dal trasferimento immobiliare della proprietà di alcune delle parti comuni è nulla
La clausola, contenuta nel contratto di vendita di un'unità immobiliare di un condominio, con la quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà di alcune delle parti comuni è nulla poiché, mediante la stessa, s'intende attuare la rinuncia di un condomino alle predette parti che è, invece, vietata dal capoverso dell'art. 1118 c.c.. Difatti, esiste l'interesse del condominio di godere del cortile come bene comune con tutte le facoltà inerenti e a non lasciare, per una percentuale del 50%, tali beni al venditore del secondo piano del fabbricato ed estraneo al condominio residenziale.
(Cassazione Civile, 26 gennaio 2021, n. 1610)
Contrarietà alla trasfusione di sangue
Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.
(Cassazione Civile, 23 dicembre 2020 n. 29469)
Danni a terzi provocati dalle strutture murarie e dagli impianti del bene locato
Con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a suo carico - salva quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene - ai sensi del suddetto art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia.
(Cassazione Civile, ordinanza, 10 dicembre 2020, n. 28197)
Il diritto reale esclusivo
La pattuizione avente ad oggetto la creazione di c.d. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritto e della tipicità di essi.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 dicembre 2020, n. 28972)
Realizzazione di un secondo bagno e uso della cosa comune
La realizzazione di un secondo bagno nelle moderne abitazioni di taglio medio, trattandosi di un’esigenza tanto diffusa da rivestire il carattere dell’essenzialità, giustifica la mancata applicazione dell’art. 889 c.c. negli edifici in condominio (detta norma prescrive infatti la distanza di almeno un metro dal confine per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili).
(Cassazione Civile, ordinanza, 24 novembre 2020, n. 26680)
Canna fumaria in appoggio alla facciata del condominio
L'appoggio di una canna fumaria al muro comune di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che ciascun condomino può apportare sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico. Quest’ultimo fenomeno si verifica quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
(Cassazione Civile, 13 novembre 2020, n. 25790)
Sull'utilizzo del muro comune
L'apposizione di una vetrina o mostra sul muro comune perimetrale, da parte di un condomino, in corrispondenza di un proprio locale destinato ad esercizio di attività commerciale, non costituisce di per sé abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune che fa capo, come ius possidendi, a tutti i condòmini, se effettuata nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 c.c..
(Cassazione Civile, 28 agosto 2020, n. 18038)
Non tutti i muri presenti in un condominio sono parti comuni dell’edificio
Un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva, pur inserito in un complesso condominiale, non può di per se ritenersi incluso tra le parti comuni (art 1117 c.c.), atteso che tale bene, per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimento di quel giardino, può essere compreso tra le cose condominiali solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune, ovvero ove sussista un titolo negoziale in tal senso.
(Tribunale di Genova, 6 giugno 2020, n. 840)
Sulla funzione del sottotetto
Allorché il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l’appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.
(Cassazione Civile, ordinanza, 21 maggio 2020, n. 9383)
Quorum per l’assegnazione di parti comuni in proprietà esclusiva ad alcuni condomini
La deliberazione condominiale con la quale vengono assegnate parti comuni (nella specie, una caldaia) in proprietà esclusiva ad alcuni condomini richiede l'unanimità degli stessi, incidendo sulla pregressa comproprietà originaria "ex lege" di parti comuni e comportando l'esclusione dal vincolo reale di alcuni dei condomini.
(Cassazione Civile, 4 marzo 2020, n. 6090)