Sull'interpretazione del titolo che ha concesso il godimento del lastrico solare

Il contratto con cui un condominio abbia concesso ad altri, dietro il pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie comune, allo scopo di consentire al concessionario l'installazione di infrastrutture ed impianti che comportino la trasformazione dell'area, riservando comunque al detentore del lastrico di godere e disporre dei manufatti nel corso del rapporto e di asportarli alla fine dello stesso, richiede l'approvazione di tutti i condomini se, secondo l'interpretazione del giudice di merito, esso abbia attribuito al concessionario un diritto temporaneo di superficie; non richiede l'approvazione di tutti i condomini se, secondo l'interpretazione del giudice di merito, esso abbia attribuito al concessionario una concessione ad aedificandum di natura obbligatoria di durata inferiore a nove anni.

(Cassazione Civile, sez. unite, 30 aprile 2020, n. 8434)


Apertura di un varco nel muro perimetrale condominiale

In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.

(Cassazione civile, ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5060)


Limiti al diritto di sopraelevazione

In tema di sopraelevazioni, le condizioni statiche dell'edificio costituiscono un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione di cui all’art. 1127 c.c. e non l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso. Il bagno realizzato dell'ultima condomina sul terrazzo di copertura del condominio in assenza di verifica del rispetto della normativa antisismica deve quindi essere rimosso.

(Cassazione Civile, 29 gennaio 2020, n. 2000)


Deliberazioni condominiali e diritto del singolo condomino all'uso del bene comune

La deliberazione condominiale avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano è affetta da nullità incidendo, da un lato, sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore), impedendogli in tal modo un uso pieno del bene e, dall'altro, sul valore della proprietà esclusiva, per cui la relativa impugnazione non è soggetta al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c..

(Cassazione Civile, 30 agosto 2019, n. 21909)


Legittimazione attiva del singolo condomino per la tutela del pregiudizio architettonico

Le modificazioni apportate da uno dei condomini, nella specie alle parti comuni, in violazione del divieto previsto dal regolamento di condominio, connotano tali opere come abusive e pregiudizievoli al decoro architettonico dell’edificio e configurano l'interesse processuale del singolo condomino che agisca in giudizio a tutela della cosa comune.

(Cassazione Civile, ordinanza 5 novembre 2019, n. 28465)


Sul diritto di installazione dell’ascensore condominiale

L’installazione di un ascensore con sacrificio dei diritti individuali anche di un solo condomino costituisce innovazione vietata e la relativa delibera è affetta da nullità; pertanto, l’impugnazione della stessa non è neppure soggetta al termine di decadenza e non ha rilievo che lo stesso condomino interessato abbia espresso voto favorevole.

(Tribunale di Milano, 21 giugno 2019, n. 6073)


Accertamento del corretto adempimento dell’incarico

Costituiscono irregolarità nella tenuta della contabilità condominiale, in quanto non consentono l’immediata verificabilità delle voci di entrata e di uscita, e dunque motivo di revoca dell’amministratore di condominio: l’omissione della registrazione dei movimenti in entrata ed uscita, il mancato rispetto dell’ordine cronologico delle registrazioni; l’annotazione cumulativa e non analitiche delle operazioni; l’annotazione di operazioni anticipata rispetto alla manifestazione finanziaria; la mancata tenuta del riepilogo finanziario.

(Tribunale Brescia, 14 Febbraio 2019)


Il creditore del condominio può procedere all'espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti

Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss..

(Cassazione Civile, 14 maggio 2019, n. 12715)


Estensione e limiti nell'uso del cortile condominiale

In tema di condominio di edifici, l'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile).

(Cassazione Civile, 18 aprile 2019, n. 7618)


Godimento del panorama ed alberi ad alto fusto posti a dimora nel giardino condominiale

Non può essere ordinata la rimozione degli alberi di alto fusto messi a dimora negli spazi esterni al condominio, se la clausola del contratto con cui i condomini avevano acquistato l’appartamento dalla società costruttrice del complesso condominiale prevedeva solo limiti di altezza per l’ulteriore palazzina da edificare nell'area condominiale.

(Cassazione Civile, ordinanza, 24 aprile 2019, n. 11224)