Modifica della cosa comune ad opera del condomino ed alterazione del decoro architettonico del fabbricato
In tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino (il condomino aveva arbitrariamente aperto una finestra nel muro condominiale), quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino.
(Cassazione Civile, 16 aprile 2019, n. 10583)
Via libera al decreto ingiuntivo condominiale anche se il riparto è errato
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, tra i quali rientrano le spese per l'erogazione dell'acqua, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.
(Cassazione Civile, ordinanza 28 marzo 2019, n. 8685)
Il Consiglio di Condominio non sfugge all'Assemblea
Il novello art. 1130 bis c.c. consente all'assemblea di nominare un consiglio di condominio, un organo cioè votato a garantire una più efficiente e trasparente tutela degli interessi dei condomini nei complessi immobiliari con più di dodici unità immobiliari e dunque dotati di molteplici strutture comuni. Le decisioni assunte da tale più ristretto consiglio condominiale (nella specie per manutenzioni straordinarie) tuttavia sono vincolanti per i condomini solo se rimesse ad una successiva approvazione dell’assemblea.
(Cassazione Civile, ordinanza 15 marzo 2019, n. 7484)
Responsabilità del proprietario esclusivo della terrazza
Per le infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo condominiale in uso esclusivo il proprietario può andare esente da responsabilità qualora dimostri che le opere manutentive non sono state realizzate a causa dell'opposizione colpevole del condominio, configurandosi in tale circostanza quell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che, appunto, può essere anche costituito dal "fatto del terzo" - prevista dall'art. 2051 Cc ai fini dell'esonero della responsabilità da cose in custodia (nel caso in esame alcuni condomini si erano opposti alle opere di manutenzione del terrazzo intraprese dal proprietario, fino ad ottenere la sospensione del titolo edilizio rilasciato a quest’ultimo dal Comune).
(Cassazione Civile, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1188)
Modifica apportata dal singolo condomino alla cosa comune
Laddove sia prevedibile che gli altri partecipanti non possano fare pari uso della cosa comune, la modifica apportata a quest'ultima da un singolo condomino è da ritenere legittima poiché non è configurabile una lesione dei diritti degli altri partecipanti se tale impedimento trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato.
(Cassazione Civile, 15 gennaio 2019, n. 857)
Installazione dell’ascensore all'interno del condominio ad opera di un solo condomino
L'installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera stessa all'autorizzazione del condominio. L'ascensore, infatti, rappresenta un'opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione poiché siano rispettati i limiti previsti dall'art. 1102 c.c..
(Cassazione Civile, 5 dicembre 2018, n. 31462)
Restauro del balcone tra uso esclusivo e decoro architettonico
Per imputare il costo del recupero dei balconi al condominio non occorre che l'edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell'intero manufatto.
(Cassazione Civile, 25 ottobre 2018, n. 27083)
Il Supercondominio esiste 'ipso iure et facto' anche senza un'apposita manifestazione di volontà
Il c.d. supercondominio, viene in essere "ipso iure et facto", se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d'apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d'approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, "pro quota", ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.
(Cassazione Civile, 25 ottobre 2018, n. 27084)
Uso della cosa comune
Lo sfruttamento personale del lastrico solare, mediante la collocazione di piante e di lettini, non determina alcuna violazione del pari diritto di uso da parte di tutti i condomini.
(Tribunale di Roma, 16 luglio 2018)
Muri perimetrali anche se avanzati o arretrati rispetto alle linee verticali dell’immobile
I muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., poiché determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio rientrano anche quelli collocati in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile.
(Cassazione Civile, 10 maggio 2018, n. 11288)