I consumi anomali di acqua potabile devono essere segnalati dal fornitore
Il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dall’art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato, che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all’utente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta. Pertanto l’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, da diritto all’utente al risarcimento del danno.
(Cassazione Civile, 15 settembre 2021, n. 24904)