Quando nel concordato preventivo è possibile lo scioglimento dei contratti in essere?

In tema di concordato preventivo, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente, a norma della L. Fall., art. 169-bis, presuppone che, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale; ne consegue che l’istituto non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione (fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita in cui, prima del deposito del ricorso L. Fall., ex art. 161, il promissario acquirente aveva già versato l’intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell’immobile così che aveva promosso giudizio ex art. 2932 c.c., per ottenere la prestazione del consenso dell’altra parte alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita).

(Cassazione Civile, 23 novembre 2020, n. 26568)