Sull’intermediario obbligo informativo continuo
In materia di investimenti obbligazionari, l’obbligo gravante sull’intermediario di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, ai sensi dell’art. 21 TUF, permane anche durante l’intera fase esecutiva del rapporto. L’obbligo d’informazione di tipo continuativo risulta fondato non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore, ma anche sugli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto: da ciò discende che l’investitore deve entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a far comprendere l’iniziale grado di rischio collegato all’investimento, ma che consentano anche di assumere provvidenziali scelte di cessione del titolo, atte ad impedire gravose perdite per l’investitore, in caso di svalutazione del titolo acquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo.
(Cassazione Civile, 18 giugno 2018, n. 15936)