L’ingegnere risponde del certificato anche verso il terzo acquirente non contraente
Trova applicazione all’interno del nostro ordinamento giuridico la figura dei contratti con effetti protettivi nei confronti dei terzi, al cui interno vanno annoverate le fattispecie di c.d. responsabilità da status. Ed infatti in esse si può rinvenire quell’interesse particolare del terzo, non equiparabile a quello dei restanti consociati, ma in vario modo correlato con quello del soggetto professionista e con quello del terzo che con questi ha raggiunto l’accordo e che ha diritto alla prestazione.
È infatti quel particolare legame che vale da un lato a differenziare la posizione del “terzo”, rendendolo meritevole di protezione, e dall’altro a delimitare l’area della responsabilità del professionista, escludendo che questi sia chiamato a rispondere in chiave contrattuale nei confronti di chiunque possa subire un danno eziologicamente riferibile alla propria condotta.
Le classi di terzi protetti debbono essere identificabili ex ante e dunque già sulla scorta del peculiare contenuto del contratto stipulato fra le parti, seppure solo in astratto e, quindi, secondo un criterio di normalità (l’allievo nel certificato di idoneità rilasciato dalla scuola al maestro di sci, l’acquirente nella relazione ipo-catastale rilasciata dal notaio al venditore, etc.). È dunque responsabile verso il compratore per inadempimento contrattuale l’ingegnere che rilasci al venditore un certificato energetico relativo ad un immobile, che successivamente si riveli erroneo.
(Tribunale di Avezzano, 2 gennaio 2017)