Niente alud pro alio se il colore del divano è di tonalità diversa da quella prescelta

L'ipotesi di vendita "aliud pro alio" ricorre quando il bene consegnato è completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (nella specie, la consegna di un divano dello stesso colore ma di tonalità diversa da quella pattuita non costituisce un vizio tale da impedire l'utilizzo del bene secondo la sua destinazione).

(Cassazione Civile, 3 giugno 2020, n. 10456)


Diffida ad adempiere e assegnazione del termine inferiore a 15 giorni

In tema di diffida ad adempiere, un termine inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454 c.c., comma 2; in conseguenza, in presenza dell'assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti: i precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto, ma ad un comportamento omissivo del debitore; la mancata contestazione del termine da parte del debitore, sempre che, in base a un accertamento rimesso al giudice del merito, tale mancata contestazione non assuma significato ai fini della conclusione, in forma tacita, dell'accordo in deroga; la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore, che presuppone un onere non contemplato dalla norma; il protrarsi dell'inadempienza del debitore oltre il termine assegnato, giacché la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sé inidonea alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti.

(Cassazione Civile, 14 maggio 2020, n. 8943)


Natura giuridica dell’assicurazione a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto di appalto pubblico

La polizza stipulata dal Comune con una società assicuratrice a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici deve essere qualificato come un contratto autonomo di garanzia e non come una fideiussione, in quanto la funzione di garanzia viene a porsi in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale.

(Cassazione Civile, ordinanza 29 aprile 2020, n. 8358)


Diritto alla provvigione

Va escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.

(Cassazione Civile, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7781)


Sulla rescissione del contratto d’appalto con la P.A.

In tema di rescissione del contratto di appalto, se è vero che l'accertamento da parte del giudice di merito dei presupposti stabiliti dalle norme amministrative per l'esercizio del diritto di autotutela della p.a. è autonomo e non vincolato alle risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli artt. 1218 e 1453 c.c.. Detta disciplina non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al Giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo un'indagine globale e unitaria.

(Cassazione Civile, ordinanza 19 marzo 2020, n. 7463)


Determinazione del compenso dell’architetto e dell’ingegnere

Il compenso spettante ad un architetto o ad un ingegnere per le prestazioni rese parzialmente non può essere diminuito a causa del mancato completamento dell’incarico e nemmeno laddove sia intervenuta revoca da parte del committente (il professionista aveva presentato il progetto presso i competenti uffici comunali solo due giorni dopo l’entrata in vigore delle nuove norme urbanistiche che rendevano parzialmente impossibile il progetto, circostanza non imputabile al tecnico).

(Cassazione Civile, 14 gennaio 2020, n. 451)


Obblighi di buona fede e correttezza contrattuale

In materia di responsabilità da fideiussione, gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale - da intendersi in senso oggettivo - impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la violazione delle clausole di correttezza e buona fede sul mero assunto che la scelta dell'appaltante garantito di pagare all'appaltatore il saldo finale, nonostante la presenza di vizi ed a fronte dell'impegno all'eliminazione degli stessi, non fosse censurabile sotto il profilo della colpa - non essendo l'inadempimento ancora divenuto definitivo -, laddove avrebbe dovuto invece considerare - sul piano oggettivo - l'idoneità della condotta a salvaguardare l'interesse del garante ovvero ad aggravarne la posizione).

(Cassazione Civile, ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32478)


La morte del correntista non estingue il contratto di conto corrente bancario

Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto del decesso del correntista, occorrendo a tal fine una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. La banca è comunque chiamata ad un comportamento improntato a correttezza e buona fede nei confronti degli eredi.

(Arbitro Bancario e Finanziario, decisione 6 novembre 2019, n. 24360)


Decorrenza termini prescrizione nel contratto di conto corrente

Il conto corrente è un rapporto unitario che, sebbene trovi esecuzione frazionata in una molteplicità di operazioni, il termine prescrizionale per la ripetizione di indebiti decorre dalla sua chiusura.

(Tribunale di Milano, 20 settembre 2019)


Perfezionamento del contratto e diritto del mediatore alla provvigione

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. preliminare di preliminare, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Detto contratto, invero, in caso di inadempimento, pur essendo di per se stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l’oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endo-procedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio.

(Cassazione Civile, 19 novembre 2019, n. 30083)

L’attrice chiamava in Tribunale la convenuta per sentirla condannare al pagamento di una somma di denaro a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta in relazione all’acquisto di un immobile.
Per il Tribunale non poteva essere accolta la pretesa dell’attrice perché la convenuta era intervenuta nella trattativa negoziale solo in un secondo momento e quindi non era obbligata a versare la provvigione. La Corte d’Appello, rigettando la decisione di prime cure, condannava l’appellata al pagamento della somma. Quest’ultima, pertanto, avverso la pronuncia di secondo grado proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione di legge per non aver la Corte territoriale tenuto conto che la provvigione poteva essere riconosciuta solo in favore dei soggetti regolarmente iscritti all’albo dei mediatori. E poiché, nel caso in esame, la ricorrente affermava di aver avuto rapporti solo con una collaboratrice della mediatrice immobiliare, la domanda avrebbe dovuto essere respinta, in quanto la mediatrice stessa non aveva provato che la sua collaboratrice avesse tale requisito.

Per i Giudici di legittimità tale censura non risulta fondata.
Innanzitutto il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell’affare, che deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione al mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti esse ad agire per l’esecuzione del negozio o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato del negozio.
Va invece escluso il diritto alla provvigione se tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico-giuridico, ma si sia solo costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del processo formativo dell’affare, come nell’ipotesi in cui si sia stipulato un patto d’opzione, idoneo a vincolare una sola parte, oppure un cosiddetto contratto “preliminare di preliminare” che legittima la parte adempiente soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento del danno.