Certificato di agibilità, e rifiuto alla stipula
Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto di compravendita definitivo di un immobile privo dei certificati di agibilità, abitabilità e di conformità alla concessione edilizia, anche se il mancato rilascio dipende dall'inerzia del Comune, è giustificato in quanto l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà dell'immobile idoneo ad assolvere alla funzione economico-sociale e a soddisfare bisogni che inducono all'acquisto, per cui tali certificati risultano essenziali.
(Cassazione Civile, 14 gennaio 2019, n. 622)
Prescrizione dell’azione di simulazione
L’azione di simulazione relativa, quando è volta a fare emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, si prescrive nell'ordinario termine decennale. Diversamente, quando è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato, per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, tale azione non è soggetta a prescrizione.
(Cassazione Civile, ordinanza 7 gennaio 2019, n. 125)
Foro del consumatore per il fideiussore estraneo all'attività d’impresa
Per individuare il requisito soggettivo della qualità di consumatore nel fideiussore è inconferente il solo richiamo alla posizione del debito garantito; in mancanza di elementi di fatto idonei a verificare se vi siano collegamenti funzionali tra garanzia prestata e debito se il fideiussore non ha sottoscritto l’atto di coobbligazione nella veste di professionista e risulti estraneo all'attività imprenditoriale esercitata dal debitore principale, si deve ritenere che egli rivesta la qualità di consumatore.
(Tribunale di Milano, 29 novembre 2018)
La doppia sottoscrizione non basta ad approvare le clausole vessatorie
Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma II Cod. Civ. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Tale modalità di approvazione della clausola vessatoria rende oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 Cod. Civ., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.
(Tribunale di Reggio Emilia, 24 aprile 2018, n. 623)
I (reali) presupposti della responsabilità precontrattuale
Incorre nella responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e, conseguentemente, nell'obbligo risarcitorio colui che, con il proprio comportamento e con le proprie dichiarazioni propositive, lasci che controparte maturi-in senso oggettivo-una certezza sul buon esito dell’affare e, in uno stadio avanzato delle negoziazioni, rifiuti improvvisamente la conclusione del contratto. Perché possa essere ritenuta integrata la suddetta responsabilità precontrattuale occorre, (i) che tra le parti siano in corso trattative, (ii) che le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere, nella parte che invochi l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, (iii) che la parte alla quale si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo, (iv) che, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
(Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 4 maggio 2017, n. 4927)
Email in c/c e concorso di reati
Qualora l’offesa venga arrecata con una comunicazione indirizzata sia alla persona offesa sia ad altri destinatari, che ne vengono messi a conoscenza, si realizza il concorso fra reato di ingiuria ex art. 594, comma 2, c.p. (depenalizzato) e quello di diffamazione ex art. 595 c.p..
(Cassazione Penale, 20 luglio 2018, n. 34484)
Agevolazione colposa dell’evento dannoso: salta l’indennizzo assicurativo
Nelle condizioni contrattuali di polizza è prevista l’esclusione dei danni "agevolati" con colpa grave dal contraente, per cui la verifica della sussistenza della colpa grave è stata rapportata alla funzione di agevolazione o meno, del furto, attraverso la scelta di lasciare le chiavi nascoste nella cenere del camino (nella specie la Corte ha valorizzato la circostanza della particolare situazione logistica dell’immobile, villetta in zona periferica, isolata, che avrebbe consentito ai ladri, così come puntualmente è avvenuto, di agire in assoluta tranquillità per lungo tempo, al fine di ricercare tutti gli oggetti di valore e le chiavi delle cassaforte).
(Cassazione Civile, ordinanza 13 luglio 2018, n. 18532)
Al vigilante non basta la clausola di esonero da responsabilità
La irrisorietà del risarcimento del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale viene a costituire elemento sintomatico dell’aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall'art. 1229, comma 1, c.c. (Nella specie la clausola contrattuale disponeva che "Nel caso di comprovato inadempimento nell'esecuzione del servizio e di comprovata riferibilità dei danni a tale inadempimento, l’istituto sarà tenuto unicamente a versare all'Utente, a titolo di penale fissa, una somma pari ad una mensilità del canone in corso. È esclusa pertanto ogni risarcibilità di eventuale danno ulteriore subito dall'Utente").
(Cassazione Civile, 12 luglio 2018, n. 18338)
Inadempimento contrattuale e danno morale
Sono consolidati i principi in base ai quali il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (nella specie, il diritto alla salute) (Cass. n. 21999 del 2011) (Nella specie la Corte ha ritenuto non provato che il disagio sicuramente derivante dalla situazione di incertezza in cui si sono venuti a trovare a seguito dell’inadempimento sia stato di tale afflittività da costituire un pregiudizio per la salute e per altro diritto costituzionalmente garantito).
(Cassazione Civile, ordinanza 18 luglio 2018, n. 19101)
Sull'intermediario obbligo informativo continuo
In materia di investimenti obbligazionari, l’obbligo gravante sull’intermediario di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, ai sensi dell’art. 21 TUF, permane anche durante l'intera fase esecutiva del rapporto. L'obbligo d'informazione di tipo continuativo risulta fondato non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore, ma anche sugli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto: da ciò discende che l'investitore deve entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a far comprendere l'iniziale grado di rischio collegato all'investimento, ma che consentano anche di assumere provvidenziali scelte di cessione del titolo, atte ad impedire gravose perdite per l'investitore, in caso di svalutazione del titolo acquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo.
(Cassazione Civile, 18 giugno 2018, n. 15936)