Validi i contratti bancari sottoscritti dal solo correntista
Nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB (azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
(Cassazione Civile, 21 giugno 2018, n. 16362)
Società sportive dilettantistiche e sponsorizzazioni
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, TUIR. Sussiste una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
(Cassazione Civile, 19 giugno 2018, n. 16113)
Risoluzione del contratto con il professionista
Nel contratto d'opera intellettuale, qualora li committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.
(Cassazione Civile, 10 luglio 2018, n. 18086)
La doppia sottoscrizione indiscriminata non vale ad approvare le vessatorie
Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma II Cod. Civ. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Tale modalità di approvazione della clausola vessatoria rende oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 Cod. Civ., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.
(Tribunale di Reggio Emilia, 24.04.2018, n. 623)
Il giudice riduce la penale solo se la parte prova che è eccessiva
Il potere del giudice di ridurre l’importo della penale prevista in un contratto può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l’eccessività della penale stessa.
(Tribunale di Arezzo, 16 maggio 2018, n. 551)
L’ingegnere risponde del certificato anche verso il terzo acquirente non contraente
Trova applicazione all’interno del nostro ordinamento giuridico la figura dei contratti con effetti protettivi nei confronti dei terzi, al cui interno vanno annoverate le fattispecie di c.d. responsabilità da status. Ed infatti in esse si può rinvenire quell’interesse particolare del terzo, non equiparabile a quello dei restanti consociati, ma in vario modo correlato con quello del soggetto professionista e con quello del terzo che con questi ha raggiunto l’accordo e che ha diritto alla prestazione.
È infatti quel particolare legame che vale da un lato a differenziare la posizione del “terzo”, rendendolo meritevole di protezione, e dall’altro a delimitare l’area della responsabilità del professionista, escludendo che questi sia chiamato a rispondere in chiave contrattuale nei confronti di chiunque possa subire un danno eziologicamente riferibile alla propria condotta.
Le classi di terzi protetti debbono essere identificabili ex ante e dunque già sulla scorta del peculiare contenuto del contratto stipulato fra le parti, seppure solo in astratto e, quindi, secondo un criterio di normalità (l’allievo nel certificato di idoneità rilasciato dalla scuola al maestro di sci, l’acquirente nella relazione ipo-catastale rilasciata dal notaio al venditore, etc.). È dunque responsabile verso il compratore per inadempimento contrattuale l’ingegnere che rilasci al venditore un certificato energetico relativo ad un immobile, che successivamente si riveli erroneo.
(Tribunale di Avezzano, 2 gennaio 2017)
La clausola risolutiva espressa è nulla se sono indeterminate le obbligazioni
La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, cosicché il Giudice non possa verificare la gravità dell’inadempimento. Pertanto, la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell'altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra.
(Corte di Appello di Milano, 19 febbraio 2018)
Risarcimento del danno esistenziale da inadempimento contrattuale anche in ipotesi non costituzionalmente qualificate
Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente qualificato, dalla consumazione di un reato ex art. 185 c.p. o da una previsione legislativa. Postulare siffatta consistenza del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale non equivale ad allargare la platea della risarcibilità a qualsiasi fattispecie di danno non patrimoniale (nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto provata la sofferenza derivata agli sposi dalla brutta figura fatta con i propri invitati il giorno del loro matrimonio, conseguente all'aver offerto durante il ricevimento nunziale cibo avariato, e pertanto alla coppia può essere riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale da inadempimento contrattuale).
(Tribunale di Paola, 15 febbraio 2018)
Clausola vessatoria valida anche se illeggibile
In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria.
(Cassazione Civile, 12 febbraio 2018, n. 3307)
Onere della prova nel contratto di somministrazione di energia
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo di un gestore che agisce per il recupero del credito vantato per fornitura di energia in ragione di importi addebitati per consumi stimati ed a conguaglio, la prova del credito azionato in sede monitoria grava sul gestore. E’ infatti onere del convenuto opposto, a fronte della contestazione formulata dall'opponente sugli importi dei consumi esposti nelle bollette calcolati a stima ed a conguaglio, fornire la prova del quantum dei beni somministrati, in quanto il somministratore, per tramite del distributore locale, è autorizzato a rilevare periodicamente i reali consumi effettivi erogati quali emergono dalla lettura del contatore.
(Giudice di Pace di Milano, 23 gennaio 2018)