Onere della prova nel contratto di somministrazione di energia
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo di un gestore che agisce per il recupero del credito vantato per fornitura di energia in ragione di importi addebitati per consumi stimati ed a conguaglio, la prova del credito azionato in sede monitoria grava sul gestore. E’ infatti onere del convenuto opposto, a fronte della contestazione formulata dall’opponente sugli importi dei consumi esposti nelle bollette calcolati a stima ed a conguaglio, fornire la prova del quantum dei beni somministrati, in quanto il somministratore, per tramite del distributore locale, è autorizzato a rilevare periodicamente i reali consumi effettivi erogati quali emergono dalla lettura del contatore.
(Giudice di Pace di Milano, 23 gennaio 2018)