Urto del traghetto contro il pontile: da provare il risarcimento al viaggiatore

Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681 c.c., comma 1, la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c..(escluso, nella specie, il risarcimento richiesto dalla vittima di un sinistro verificatosi a seguito dell’urto del traghetto su cui stava viaggiando contro un pontile, atteso che il danneggiato non aveva fornito prove sufficienti della modalità del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e le lesioni subite).

(Cassazione Civile, 3 maggio 2022, n. 13958)