Al vigilante non basta la clausola di esonero da responsabilità

La irrisorietà del risarcimento del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale viene a costituire elemento sintomatico dell’aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall’art. 1229, comma 1, c.c. (Nella specie la clausola contrattuale disponeva che “Nel caso di comprovato inadempimento nell’esecuzione del servizio e di comprovata riferibilità dei danni a tale inadempimento, l’istituto sarà tenuto unicamente a versare all’Utente, a titolo di penale fissa, una somma pari ad una mensilità del canone in corso. È esclusa pertanto ogni risarcibilità di eventuale danno ulteriore subito dall’Utente”).

(Cassazione Civile, 12 luglio 2018, n. 18338)