Sulla domanda di nullità del preliminare per mancanza della garanzia fideiussoria
La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria di cui all’art. 2 d.lgs. n. 122/2005, una volta che sia stata rilasciata la garanzia medesima successivamente alla stipula del contratto, «e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame», costituisce abuso di diritto e non può pertanto essere accolta.
(Cassazione Civile, 22 novembre 2019 n. 30555)