Condotta imprudente della vittima e perdita del diritto al risarcimento
La condotta della vittima che, in stato di alterazione provocato dall’alcool, scavalca un guard-rail per poi precipitare nel sottostante strapiombo è idonea a interrompere il nesso eziologico tra la situazione di fatto rappresentata dallo stato dei luoghi sotto il profilo dell’omessa custodia ex art. 2051 c.c., da parte dell’Ente custode, ovvero del comportamento colposo dell’Ente ex art. 2043, sia pur sotto il profilo del concorso alla produzione dell’evento di danno.
(Cassazione Civile, ordinanza, 14 marzo 2022, n. 8098)