Caduta nella buca: il Comune ne risponde anche se c’è stata condotta imprudente

La eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (confermato il risarcimento a una donna, vittima di un sinistro durante una passeggiata tra le bancarelle di un mercato rionale. Il fatto che quest’ultima avrebbe dovuto, con una maggiore diligenza ed attenzione, avvedersi della sconnessione, tra l’altro evidente, esistente sul tratto stradale percorso, non è dato sufficiente per escludere ogni responsabilità dell’ente locale).

(Cassazione Civile, 2 dicembre 2022, n. 35558)