Il curatore può assumere il ruolo di avvocato della procedura fallimentare?
In tema di difesa tecnica del fallimento, ai sensi dell’art. 31 co. 3 della legge fallimentare, il curatore della procedura, nelle liti attive e in quelle passive, non può assumere il ruolo di difensore, o anche di quello di mero assistente, a pena di nullità di tutti gli atti posti in essere in tale veste, atteso che tra i due ruoli vi è previsione di incompatibilità.
(Cassazione Civile, ordinanza, 22 dicembre 2020, n. 29313)