E’ vessatoria la clausola di esonero di responsabilità del gestore di un parcheggio custodito
L’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente, deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo. Stante la ricostruzione del contenuto dell’offerta di parcheggio, un’eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio; difatti, un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio. Al contrario, simili segnalazioni attengono tutte ad un momento successivo alla conclusione del contratto stesso, conclusione da collocare nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso ed inidonee, pertanto, ad incidere sul contenuto di un contratto già concluso.
(Cassazione Civile, ordinanza, 27 giugno 2023, n. 18227)