Responsabilità dell’Ente per violazione delle norme di prudenza

A prescindere da ogni obbligo legale, l’Ente pubblico proprietario e gestore della strada deve rispondere per violazione delle norme di comune prudenza (colpa generica), non potendo disinteressarsi della sicurezza degli utenti dell’arteria in presenza di evidenti situazioni di pericolo (come quella rappresentata nella specie da un palo di cemento posto a poco più di tre metri dal ciglio stradale all’uscita di una curva, sia pure ad ampio raggio).

(Tribunale di Taranto, 6 settembre 2017, n. 2261)