Responsabilità del genitore
Il pregiudizio subito a causa della pubblicazione della foto osé sul sociale network a seguito della cessione della foto a terzi mediante dispositivo telefonico ricade sia sulla minore che sui genitori di lei. I danni subiti dalla minore sono ascrivibili alla categoria dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. in quanto ledono una pluralità di interessi attinenti alla sfera della persona e dunque protetti dall’art. 2 Cost. (dal diritto alla riservatezza all’onore, all’immagine e persino all’inviolabilità della corrispondenza). I danni subiti dai genitori della vittima ledono anche e soprattutto la reputazione in relazione alla risonanza sociale nell’ambiente di vita e di lavoro dei genitori, cui si aggiunge anche un danno patrimoniale ulteriore e correlato a quello non patrimoniale.
(Tribunale di Sulmona, 9 aprile 2018, n. 103)