Sulla individuazione del soggetto responsabile in caso di danno arrecato da animali
Se è vero che l’art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito ma è altresì vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l’animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo (nella specie in esame, la Corte di merito aveva accertato, con apprezzamento insindacabile in Cassazione, che il cane che aveva assalito un bambino fuoriuscendo da un convento non aveva una apprezzabile relazione con il responsabile del luogo, sicché la responsabilità era da imputare alla sua collaboratrice, proprietaria dell’animale).
(Cassazione Civile, 19 luglio 2019, n. 19506)