Risarcimento danno per adulterio
La condotta del coniuge consistente in un adulterio prolungato nel tempo e caratterizzato dalla nascita di un figlio al di fuori del matrimonio, figlio che solo successivamente e per iniziativa dell’altro coniuge venga accertato giudizialmente come concepito al di fuori del matrimonio, rappresenta una chiara e grave violazione dei doveri di fedeltà e reciproca lealtà che derivano dal matrimonio, fonte di un danno non patrimoniale.
(Tribunale di Torino, 15 ottobre 2016)