Risarcimento del danno morale temporaneo subito dalla vittima
In caso di caduta di un elicottero comportante la morte di uno dei membri dell’equipaggio, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale temporaneo subito dalla vittima; in circostanze come quelle del caso di specie, ovvero quando, a causa del violento impatto dell’elicottero al suolo, la compromissione dell’integrità fisica sia stata così rapida e di breve durata da non potersi configurare un danno biologico temporaneo, deve tuttavia considerarsi come la consapevolezza della vittima dell’escalation del pericolo e dell’inevitabilità della morte abbiano comportato una sofferenza che, anche se di durata contenuta, è caratterizzata dalla massima intensità, concretizzatasi nella lucida percezione dell’approssimarsi dell’evento mortale: tale sofferenza comporta il riconoscimento di un danno morale terminale, c.d. danno catastrofale o da lucida agonia, subito dalla vittima.
(Corte d’Appello di Firenze, 17 novembre 2017 n. 2581)