Non poter usare il telefono non lede un diritto fondamentale della persona

Il danno non patrimoniale è risarcibile solo in due casi, ossia quando la sua risarcibilità sia espressamente ammessa dalla legge, o quando la sua risarcibilità sia implicitamente ammessa dalla legge. Quest’ultima ipotesi si verifica allorché il fatto illecito abbia vulnerato un diritto fondamentale della persona. Affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come “diritto fondamentale della persona” sono necessari due requisiti; il primo è che tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio e, in generale, la forzosa rinuncia al godimento di un bene materiale non costituisce lesione di un diritto della persona, salva l’ipotesi estrema in cui il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di beni materiali sì, ma essenziali qoad vitam: l’acqua, l’aria, il cibo, l’alloggio, i farmaci. Il secondo requisito da accertare, affinché un diritto della persona possa dirsi fondamentale, è che l’esercizio di esso non possa essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano. In forza di detti principi l’impossibilità di usare il telefono non lede la dignità della persona né la sua libertà né il suo diritto di comunicare, visto che si può ricorrere a un telefono sostituivo.

(Cassazione Civile, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17894)