Sulla ripartizione della pensione di reversibilità fra prima e seconda moglie

In caso di decesso dell’ex coniuge, la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite deve essere effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 3, l. n. 898/1970. Oltre al criterio legale della durata dei matrimoni, devono dunque essere ponderati ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell’istituto ed individuati dalla giurisprudenza nell’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato e nelle condizioni economiche di entrambi.

(Cassazione Civile, ordinanza, 25 agosto 2022, n. 25369)