Violazione degli obblighi di custodia nell’esercizio dell’attività alberghiera e furto della biciletta in hotel

La possibilità di usufruire del deposito dell’albergo, sito in un garage esterno alla struttura, per il posteggio della bicicletta, l’esistenza di spazi nel garage contrassegnati con un numero, il fatto che l’ospite sia stato accompagnato da personale dell’hotel, che vi sia una chiave per accedere e che il posto occupato sia stato comunicato alla reception, costituiscono elementi sufficienti per affermare l’esistenza di un contratto di posteggio tra albergo e cliente, autonomo rispetto a quello alberghiero, avente ad oggetto la collocazione e la custodia della bicicletta. Inoltre la pubblicità nella quale l’hotel viene descritto come munito di posteggio/garage e l’elevato formalismo per accedere al deposito inducono il cliente a confidare nella custodia del bene. Ne consegue che l’hotel risponde dei danni in caso di furto della bicicletta data in custodia.

(Corte d’Appello di Torino, 29 dicembre 2020, n. 1289)