La trasformazione della società in associazione non riconosciuta non ne impedisce il fallimento
La trasformazione di una società da un tipo ad una figura non dotata di piena personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria e senza escludere la fallibilità dell’originario ente trasformato.
(Cassazione Civile, 25 gennaio 2021, n. 1519)