Assolvimento dell’onere informativo sul diritto di recesso

10 paragrafo 2, Lett. p) Direttiva 2008/48/CE (contratti di credito ai consumatori) dev’essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso contrattuale, previste dall’art. 14 paragrafo 1 comma 2 della stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima. Esso, per quanto attiene alle informazioni contenute, osta a che un contratto di credito rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.

(Corte di Giustizia Europea, 26 marzo 2020, n. 66)