Madre ostacola il rapporto padre-figlio: condannata alle “sanzioni” ex art. 614-bis c.p.c..

Il Tribunale può, nell’ambito di un procedimento ex art. 337-quinquies ss. c.c., disporre le misure ex art. 614-bis c.p.c. (misure di coercizione indiretta) nei confronti di una madre che con la propria condotta ostacola il rapporto tra padre e figlio (nel caso in esame la madre è stata condannata a corrispondere al padre:- euro 30,00 per ogni volta in cui «il minore sia costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva»; – euro 50,00 per ogni volta che, in assenza di motivazione oggettiva – es. malattia del bambino certificata dal medico curante – la madre non consenta al padre di frequentare il minore nella giornata con pernottamento a lui assegnata).

(Tribunale di Milano, decreto 7 gennaio 2018)