Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche ed il diritto all’anonimato della madre biologica
Fino a quando la madre naturale è in vita, il suo diritto all’anonimato di cui la stessa si è avvalsa al momento del parto deve essere massimamente tutelato, a meno che sia la stessa donna con la propria inequivocabile condotta ad aver manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa. Nel periodo successivo alla sua morte, tuttavia, il bilanciamento dei valori di rango costituzionale che segue la richiesta di accertamento dello status di figlio naturale cambia e “l’esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status”. A stabilirlo è la Cassazione respingendo il ricorso della figlia di una donna defunta contro la decisione della Corte di appello che aveva accolto la richiesta di riconoscimento della maternità da parte di un terzo.
(Cassazione Civile, 22 settembre 2020, n. 19824)