Diritti di immagine fatti valere in giudizio dagli eredi

La riproduzione dell’immagine senza il consenso della persona ritratta può avvenire se giustificata dall’interesse pubblico, che non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un cotesto diverso dall’opera cinematografica. In ogni caso, non è mai ammissibile la diffusione assentita dell’immagine altrui, laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, venendo in tal caso a mancare l’interesse pubblico alla divulgazione (è stato quindi interdetto l’utilizzo da parte di una società dell’immagine della nota attrice Audrey Hepburn al fine di apporla su capi di abbigliamento successivamente esposti e commercializzati, oltre che nei punti vendita, anche sull’e-commerce dell’azienda).

(Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Impresa, 27 febbraio 2019, n. 940)