I limiti alla parodia dell’opera o del personaggio creato da altri

In tema di diritto di autore, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell'opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell'autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell'opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza con l'utilizzazione economica dei medesimi (nel caso in esame è stato ritenuto illecito lo spot pubblicitario siccome lo stesso non integrava una rielaborazione di un'opera originale avente un riconoscibile apporto creativo, teso a promuovere nuove idee o nuovi messaggi dell'autore verso il pubblico, bensì un'opera che oggettivamente si caratterizza per un evidente agganciamento del personaggio Zorro, creato da J. McCulley).

(Cassazione Civile, ordinanza, 30 dicembre 2022, n. 38165)


Sulla tutela delle fotografie riprodotte sui siti web senza consenso

La riproduzione non autorizzata su sito web di una fotografia costituisce violazione del diritto esclusivo dell’autore di comunicazione al pubblico dell’opera. Costituiscono valido riferimento per il calcolo del danno in via equitativa le tabelle del Compendio SIAE delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle arti figurative. La natura transfrontaliera del credito attribuita dalla sede legale in Germania della ricorrente e dalla sede legale della convenuta in Italia consente l’applicazione del procedimento europeo “small claim” per crediti inferiori al valore massimo di € 5.000,00. In base al domicilio della società convenuta, si radicano la competenza per territorio e per materia al Tribunale di Napoli, sezione specializzata per l’impresa, a cui competono le violazioni delle norme in materia di diritto d’autore. La pubblicazione della fotografia con le credenziali sul sito dell’autore assolve ai requisiti dell’art. 90 della legge sul diritto d’autore. Si consolida nella giurisprudenza l’utilizzo delle tabelle del Compendio SIAE per la quantificazione del danno equitativo in materia di violazione dei diritti dell’autore mediante la pubblicazione non autorizzata di fotografie sul web.

(Tribunale di Napoli, 22 marzo 2022, Dott. Di Martino)


La regia di un’opera lirica è opera dell’ingegno

La regia, invero, quale "reggenza" o "direzione", per definizione "tiene insieme" l'intero spettacolo: sia esso cinematografico, teatrale o lirico, si tratta della decisione ultima su tutte le componenti che contribuiscono al risultato definitivo, dall'a scenografia ai costumi, dal ritmo ai movimenti sul palco, dai toni alle pause, dai colori alle luci. Come tale essa è suscettibile del più alto contenuto creativo, secondo la fattispecie normativa del diritto d’autore.

(Cassazione Civile, ordinanza 18 giugno 2021 n. 17565)


L’arredamento d’interni è opera dell’ingegno qualora riveli una chiave stilistica

In tema di diritto d'autore, un progetto o un'opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l'adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara "chiave stilistica", di componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed armonico, ovvero l'impronta personale dell'autore, è proteggibile quale opera dell'architettura.

(Cassazione Civile, 30 aprile 2020, n. 8433)


L'autore dell'opera ha diritto a vedere pubblicato il proprio nome da parte dell'editore

L'art. 20 l. aut., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che "il diritto di rivendicare la paternità dell'opera" consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto - o etero - attribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri.

(Cassazione civile, 5 luglio 2019, n. 18220)