Ammissioni del procuratore e valore indiziario
Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in diverso giudizio).
(Cassazione Civile, 28 settembre 2018, n. 23634)
La Compagnia assicurativa è legittimata passiva nell’atp
La possibilità di coinvolgere già nell'ATP le compagnie di assicurazione consente, anche sotto il profilo funzionale, di meglio perseguire la finalità conciliativa che caratterizza l’istituto e che vale a contraddistinguerlo.
(Tribunale di Verona, ordinanza 10 maggio 2018)
L’email non disconosciuta forma piena prova in relazione al suo contenuto
L’e-mail è un “documento informatico”, definito dall’art. 1, co. 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) come “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Tale riproduzione informatica, seppur priva della sottoscrizione, rientra nell'ambito delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 Cod. Civ., secondo cui tali documenti formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
(Cassazione Civile, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11606)
La notificazione tardiva del decreto ingiuntivo non impedisce l’accertamento del credito
La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., comporta l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
(Tribunale di Reggio Emilia, 18 maggio 2018)
Non comparire all’interrogatorio formale può formare il convincimento del giudice.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convincimento del Giudice, oltre che sulla base dell'istruttoria documentale e orale, può derivare anche dalla mancata comparizione della legale rappresentante della società opponente all'interrogatorio formale ammesso nei suoi confronti, in assenza di qualsiasi giustificazione, ai sensi dell'art. 232 C.p.C..
(Tribunale Parma, 2 febbraio 2018, n. 176)
Il frazionamento della domanda e l’interesse valutabile della sua tutela
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, con costi di duplicazione di attività istruttoria e conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c..
(Tribunale di Napoli, ordinanza 28 dicembre 2017)