Sull’usucapione del diritto a tenere la siepe a distanza inferiore dal muro di confine
Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892 comma 1 n. 1 c.c. mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune (art. 892 comma 4 c.c.), le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro. Del resto, ai sensi dell’art. 892 c.c., in ogni caso le piante devono essere tenute ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro di confine. In altri termini, si tratta di un diritto che può essere usucapito quanto alle distanze delle piante dal confine ex art. 892 c.c., ma non in relazione alla sola altezza delle stesse.
(Cassazione Civile, 1 dicembre 2022, n. 35377)