Distanza minima di 10 metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti
L'obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall'art. 9, d.m. 1444/1968, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l'altra parete (per essere quest'ultima di altezza minore dell'altra), tranne che le due pareti aderiscano in basso l'una all'altra su tutto il fronte e per tutta l'altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui.
(Cassazione Civile, 27 settembre 2022, n. 28147)
Il rispetto delle distanze tra costruzioni in caso di sopraelevazione
In materia di distanze legali tra edifici la modificazione del tetto di un fabbricato può integrare sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura. Spetta peraltro al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali ovvero se, al contrario, l’opera presenti le anzidette caratteristiche e sia, come tale, assoggettata alla disciplina sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione.
(Cassazione Civile, 24 giugno 2022, n. 20428)
Sull’obbligo di potatura delle piante poste a confine tra i due fondi
In base alla formulazione dell’art. 898 c.c., il vicino può agire per invocare la condanna del proprietario dell'essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica; ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un'istanza di tutela per equivalente.
(Cassazione Civile, ordinanza, 27 ottobre 2021, n. 30188)
Nuova costruzione: aumento della volumetria e della superficie di ingombro
La sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione.
(Cassazione Civile, 15 ottobre 2021, n. 28297)
Le norme sulle distanze legali valgono tra fondi privati e non quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale
L'art. 873 c.c., che regola la distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico (nella specie, chiosco per vendita di bevande collocato sul marciapiede di una piazza), in confine con i fondi dei proprietari frontisti, ai quali spetta soltanto l'uso normale delle piazze e delle strade e l'eventuale limitazione di tale uso non lede un diritto soggettivo del frontista ma può ledere soltanto l'interesse occasionalmente protetto alla conservazione dei vantaggi derivanti da detto uso normale, come la visuale, l'accesso.
(Cassazione Civile, 19 marzo 2021, n. 7857)