Nessun aumento dell’assegno divorzile a seguito della revoca dell’assegnazione della casa coniugale

La revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica l'automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'"habitat" domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.

(Cassazione Civile, 6 aprile 2023, n. 9500)


La co-intestazione di somme presso la banca costituisce donazione indiretta solo se vi è l'animus donandi

La co-intestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto.
Tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla co-intestazione stessa (chi ha interesse ad argomentare la configurabilità di una donazione indiretta deve dimostrare che il proprietario del denaro, al momento della co-intestazione, aveva quale unico scopo quello della liberalità, alla luce di tutte le circostanze del singolo caso).

(Cassazione Civile, ordinanza, 3 aprile 2023, n. 9197)


Ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile rileva l’assegnazione della casa familiare

Nell'adottare le statuizioni conseguenti al divorzio, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto.

(Cassazione Civile, ordinanza, 28 marzo 2023, n. 8764)


Divorzio: il ricorrente che non si presenta all’udienza presidenziale paga le spese processuali

In tema di processo di divorzio, nel caso di mancata comparizione del ricorrente all’udienza presidenziale il giudice legittimamente regola le spese di causa in presenza di una attività difensionale svolta dal legale della parte intimata.

(Cassazione Civile, ordinanza, 1 febbraio 2023, n. 3051)


La successione materna e l’indennità premio sono motivi per la revisione dell’assegno divorzile

La revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertate. Nel caso di specie, nella valutazione comparativa delle situazioni degli ex coniugi l’incremento patrimoniale, derivante da un lascito ereditario relativo a un compendio immobiliare di cospicuo valore, non può essere azzerato in ragione delle condizioni psico-fisiche della beneficiaria dell’assegno e della ritenuta non ragionevolezza di un impegno per mettere a reddito il proprio patrimonio.

(Cassazione Civile, ordinanza, 10 gennaio 2022, n. 354)


Sulla valenza di un precedente ricorso in tema di addebito

Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (esclusa, nella specie, l'addebitabilità della separazione al comportamento infedele della moglie, atteso che la proposizione di un precedente ricorso per separazione, poi abbandonato, attestava la crisi della coppia ben prima della condotta infedele della donna).

(Cassazione Civile, 28 novembre 2022, n. 34944)


L’ascolto del minore va escluso se la narrazione dei fatti è fonte di dolore

L'ascolto del minore dodicenne, o anche di età inferiore se capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Tale audizione può essere omessa solo nel caso in cui sia in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superflua, ovvero sussistano particolari ragioni che la sconsiglino (che vanno specificate in modo puntuale), come quelle del minore a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori o quando la narrazione dei fatti che lo vedono coinvolto generano estremo dolore e tristezza.

(Cassazione Civile, 8 novembre 2022, n. 32876)


Sulla natura composita dell’assegno divorzile

Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali.

(Cassazione Civile, 23 settembre 2022, n. 27948)


Riduzione involontaria dell’orario di lavoro e riconoscimento dell’assegno divorzile

Va riconosciuto il diritto all'assegno divorzile per l'ex moglie che a causa della sopravvenuta malattia oncologica ha dovuto ridurre l'orario lavorativo.

(Cassazione Civile, 7 settembre 2022, n. 26347)


Sì all’assegno divorzile anche se il coniuge è in grado di trovare un lavoro

Con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio, l'indagine del giudice di merito, al fine di verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo una attività concretamente espletata soltanto saltuariamente giustificare l'affermazione della "esistenza di una fonte adeguata di reddito", specie a fronte della rilevazione del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato.

(Cassazione Civile, 28 luglio 2022, n. 23583)