Morte dell’ex coniuge durante la causa per ottenere l’assegno divorzile
Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 giugno 2022, n. 20494)
Sui presupposti per la modifica dell’assegno divorzile
In sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, deve verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e adeguare, eventualmente, l’importo patrimoniale alla nuova situazione reddituale accertata.
(Cassazione Civile, ordinanza, 24 maggio 2022, n. 16725)
L’ex moglie, sebbene autonoma, ha diritto all'assegno divorzile per gli anni dedicati alla famiglia
Nel valutare la spettanza dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa di tale contributo; ovvero, i vari criteri sono da ritenere equiordinati, essendo lo squilibrio economico-reddituale una precondizione di fatto della decisione sulla spettanza dell'assegno divorzile; sicché, ove il coniuge richiedente, dopo essersi dedicato nei primi anni del matrimonio esclusivamente alla famiglia, abbia intrapreso un'attività lavorativa a tempo parziale, occorre accertare il momento in cui è maturata tale decisione e le ragioni della stessa, nonché verificare se essa sia stata effettuata in autonomia o concordata con l'altro coniuge e se l'attività sia stata fin dall'origine a tempo parziale, considerando infine se, anche in relazione all'età del richiedente, detta scelta debba considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultimo possa ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (confermato, seppur in misura ridotta, l'assegno divorzile per l'ex moglie, risultando decisivo il riferimento al contributo offerto dalla donna, nei primi anni di matrimonio, alla conduzione della famiglia e all'accudimento dei figli).
(Cassazione Civile, 9 maggio 2022, n. 14582)
Sulla riduzione dell’assegno divorzile dovuto dal marito risposato (e deve sostenere maggiori spese)
Le maggiori spese affrontate dall'ex marito a causa della convivenza con la seconda moglie non possono legittimare la sua richiesta di vedere eliminato o, almeno, ridotto l'assegno divorzile riconosciuto all'ex moglie (va respinto il reclamo proposto dall'uomo e mirato ad ottenere «l'eliminazione o la riduzione del suo obbligo di assegno divorzile, quantificato in 400 euro mensile» in favore dell'ex moglie).
(Cassazione Civile, ordinanza, 4 maggio 2022, n. 14162)
Cambio della sede lavorativa e riduzione dell’assegno all’ex coniuge
Il trasferimento della sede lavorativa, con l’avvicinamento a casa dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio, deve essere preso in considerazione dal giudice ai fini della quantificazione dell'assegno stesso.
(Cassazione Civile, 16 marzo 2022, n. 8577)
Natura e criteri di determinazione dell’assegno in favore dell’ex coniuge
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
(Cassazione Civile, 11 marzo 2022, n. 8057)
Assegno divorzile: il giudice deve valutare la storia coniugale ed effettuare prognosi futura
L’assegno divorzile, in ragione delle finalità assistenziali, perequativa e compensativa, deve garantire all’ex coniuge istante un livello reddituale adeguato al contributo dal medesimo fornito, attraverso la complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto finanche delle eventuali attribuzioni, ovvero degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali dell’istante, quindi realizzato l’esigenza perequativa.
(Cassazione Civile, ordinanza, 25 gennaio 2022, n. 2140)
Non può essere concesso l'assegno divorzile all'ex moglie che ha una solida situazione economica grazie alla consistenza reddituale della famiglia di origine
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (escluso, nella specie, l'assegno divorzile per la ex moglie, atteso che la sua situazione economica era complessivamente più solida del marito in ragione di una più forte consistenza reddituale della famiglia di origine che aveva formato il livello reddituale della prima, come poi mantenuto in costanza di matrimonio).
(Cassazione Civile, 31 dicembre 2021, n. 42145)
Nuova convivenza dell’ex coniuge
Allo stato attuale, l’instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è però irrilevante: l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno. Tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 5 novembre 2021, n. 32198)
Indipendenza economica ed assegno divorzile
Se moglie e marito sono stati indipendenti, da un punto di vista economico, anche a matrimonio in corso, allora non è ipotizzabile il riconoscimento dell'assegno divorzile a corredo della chiusura definitiva del legame coniugale.
(Cassazione Civile, ordinanza, 4 agosto, n. 22241)