Funzione dei disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale
Ai sensi del d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 52, comma 2, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione, ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto, laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione.
(Cassazione civile, 4 settembre 2019, n. 22079)