La domanda di concordato e l’obbligo di deposito degli ultimi tre bilanci

Nel caso di domanda di pre-concordato presentata da un imprenditore individuale non obbligato – come tale – alla redazione dei bilanci, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità del ricorso, produrre quanto meno le scritture contabili obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre esercizi (eventuali bilanci redatti tardivamente e non pubblicati nel R.I. sono inattendibili, non potendo il Tribunale riscontrarne la conformità alle scritture contabili ed alle dichiarazioni fiscali non allegate).

(Tribunale di Novara, decreto 24 ottobre 2019)