Ultra-tardive e non imputabilità del ritardo
Le domande di insinuazione ultra-tardive possono essere presentate entro dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo qualora il creditore dimostri che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile. La non imputabilità deve essere intesa in senso elastico e comprensiva di fattispecie eterogenee. Con riferimento ai crediti tributari, l’amministrazione finanziaria è tenuta al rispetto dell’art. 101, ultimo comma, l.fall. e la circostanza per cui i tempi di formazione dei ruoli e di emissione delle cartelle siano più lunghi non costituisce motivo di scusabilità.
(Cassazione Civile, ordinanza 26 settembre 2018, n. 23159)