La dispensa dall’imputazione contenuta nella donazione resta atto unilaterale di ultima volontà

La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex articolo 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibilità ad altro erede, non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione, ai sensi dell’articolo 682 codice civile, nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile.

(Cassazione Civile, ordinanza, 6 febbraio 2024, n. 3352)


Tradisce la moglie con la cognata: legittima la revoca delle donazioni ricevute

L'adulterio non integra di per sé l'elemento dell'ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c. per la revoca della donazione per ingratitudine (nella specie, è stata ritenuta sussistente l'ipotesi di ingiuria grave per le modalità con cui era stato commesso l'adulterio, che aveva portata alla revoca di alcune donazioni effettuate dalla moglie in favore del marito; nello specifico, la gravità conseguiva al fatto che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante e alla circostanza che l'adulterio si era sviluppato all'interno dell'azienda di famiglia).

(Cassazione Civile, 20 giugno 2022, n. 19816)


Sulla revocabilità di una donazione per ingratitudine

L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario.

(Cassazione Civile, 29 aprile 2022, n. 13544)


La donazione immobiliare tra i promessi sposi decade se il matrimonio poi non si celebra più

I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette; anche in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo; tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

(Cassazione Civile, 25 ottobre 2021, n. 29980)


Donazione e bene parzialmente personale

In tema di comunione legale tra i coniugi, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di una parte del denaro utilizzato per l’acquisto di un bene, quest’ultimo deve ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all’entità della donazione ricevuta, e non invece per l’intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell’intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra coniugi.

(Cassazione Civile, 16 luglio 2021, n. 20336)


Risoluzione della donazione e forma dell’atto

Anche nel caso di accordo tra coniugi per la risoluzione di una donazione e quindi per la retrocessione dei diritti immobiliari al donante, deve essere rispettata la stessa forma dell’atto originario e principale.

(Cassazione Civile, ordinanza 3 marzo 2020, n. 5937)


Ingiuria, ingratitudine e revoca della donazione

L’ingiuria grave richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento (Cass. 5 aprile 2005 n. 7033; Cass. 28 maggio 2008 n. 14093; Cass. 24 giugno 2008 n. 17188; Cass. 30 marzo 2011 n. 7487). In altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante (nel caso concreto è stata valutata quale manifestazione di sostanziale disistima, di mancanza di rispetto nei confronti della donante e come un affronto contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà, che secondo la coscienza comune, deve improntare il comportamento del donatario il fatto che quest’ultimo, di fronte all'età avanza della donante e alle sue condizioni di vita, ormai novantenne e priva degli affetti familiari più prossimi, l'avesse invitata, con una lettera formale, a lasciare l'immobile di sua proprietà, nonostante lo avesse acquistato per donazione fatta in suo favore dalla stessa).

(Cassazione Civile, 13 agosto 2018, n. 20722)


Forma dell’atto di donazione indiretta

La liberalità della donazione indiretta si realizza, non attraverso il negozio tipico della donazione, ma mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, producono l’arricchimento del destinatario in via indiretta. L’intenzione di donare emerge quindi non in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto del singolo caso.
Ciò premesso, la cointestazione del conto corrente con firma e disponibilità disgiunte di una somma di denaro depositata, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma risulti essere precedentemente appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che col mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a condizione però, che sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della contestazione, altro scopo che quello della liberalità.

(Cassazione Civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4682)


Bonifico bancario, tra donazione diretta e donazione indiretta

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore". Questo è il principio di diritto affermato dalle sezioni Unite secondo cui, dunque, è nulla per mancanza dell'atto pubblico la donazione che consiste in un bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, senza che l'operazione bancaria costituisca il prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto. In tal caso, cioè, si verifica una donazione "diretta", che necessita del requisito della forma scritta, in quanto vi è un "passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro.

Per le Sezioni unite si ha dunque donazione “diretta” (e, pertanto, la necessità dell'atto pubblico) quando ci sia un «passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro»: questa situazione è evidente nel caso del bonifico bancario, nel quale la banca agisce come mero esecutore di un ordine impartito da un suo correntista.

Si ha invece – secondo le Sezioni unite – una donazione indiretta, priva del requisito formale (la sentenza 18725/2017 ha infatti anche il merito di contenere una articolata elencazione di tutti questi casi, ben motivati uno per uno): - con il cosiddetto contratto a favore di terzo che si configura, ad esempio, versando una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, arricchendo il cointestatario che beneficia dell’altrui versamento; - con il pagamento di un debito altrui (si pensi al genitore che paga il mutuo del figlio); - con il pagamento di un prezzo dovuto da altri (si pensi al genitore che paga il prezzo dell'appartamento che viene intestato al figlio); - con la vendita di un bene a un prezzo irrisorio (che è una donazione per la differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato); - con la rinuncia a un credito a favore del debitore.

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27.07.2017 n. 18725)