Bonifico bancario, tra donazione diretta e donazione indiretta

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”. Questo è il principio di diritto affermato dalle sezioni Unite secondo cui, dunque, è nulla per mancanza dell’atto pubblico la donazione che consiste in un bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, senza che l’operazione bancaria costituisca il prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto. In tal caso, cioè, si verifica una donazione “diretta”, che necessita del requisito della forma scritta, in quanto vi è un “passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro.

Per le Sezioni unite si ha dunque donazione “diretta” (e, pertanto, la necessità dell’atto pubblico) quando ci sia un «passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro»: questa situazione è evidente nel caso del bonifico bancario, nel quale la banca agisce come mero esecutore di un ordine impartito da un suo correntista.

Si ha invece – secondo le Sezioni unite – una donazione indiretta, priva del requisito formale (la sentenza 18725/2017 ha infatti anche il merito di contenere una articolata elencazione di tutti questi casi, ben motivati uno per uno): – con il cosiddetto contratto a favore di terzo che si configura, ad esempio, versando una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, arricchendo il cointestatario che beneficia dell’altrui versamento; – con il pagamento di un debito altrui (si pensi al genitore che paga il mutuo del figlio); – con il pagamento di un prezzo dovuto da altri (si pensi al genitore che paga il prezzo dell’appartamento che viene intestato al figlio); – con la vendita di un bene a un prezzo irrisorio (che è una donazione per la differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato); – con la rinuncia a un credito a favore del debitore.

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27.07.2017 n. 18725)