Forma dell’atto di donazione indiretta

La liberalità della donazione indiretta si realizza, non attraverso il negozio tipico della donazione, ma mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, producono l’arricchimento del destinatario in via indiretta. L’intenzione di donare emerge quindi non in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto del singolo caso.
Ciò premesso, la cointestazione del conto corrente con firma e disponibilità disgiunte di una somma di denaro depositata, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma risulti essere precedentemente appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che col mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a condizione però, che sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della contestazione, altro scopo che quello della liberalità.

(Cassazione Civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4682)