Durata della società, aspettativa di vita del socio e diritto di recesso
L’art. 2473, comma 2, c.c., che consente il recesso ad nutum del socio nell’ipotesi di s.r.l. contratta a tempo indeterminato deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi in cui la durata statutaria della società, pur essendo determinata, sia assimilabile a una durata a tempo indeterminato, in quanto così lontana nel tempo da oltrepassare la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale, mentre non assume rilevanza l’aspettativa di vita, o la durata media di vita, del socio stesso: non può ritenersi legittimo il recesso esercitato da un socio se la durata della società superi la sua aspettativa di vita.
(Cassazione Civile, ordinanza 29 marzo 2019, n. 8962)