Fallimento della start-up innovativa

Non è soggetta a procedure concorsuali diverse dal sovraindebitamento, e non è quindi fallibile, la start up innovativa iscritta ininterrottamente per cinque anni nell’apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 31 d.l. n. 179/2012.

(Corte d’Appello di Bologna, 24 ottobre 2018, n. 2686)