Il creditore ammesso con riserva deve proporre opposizione allo stato passivo

Nella disciplina della legge fallimentare riformata dal d.lg. n. 5 del 2006, e del d.lg. n. 169 del 2007, se in sede di insinuazione allo stato passivo il creditore abbia chiesto l’ammissione del proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso con riserva, è configurabile una situazione di soccombenza che legittima il creditore a proporre opposizione immediata allo stato passivo nelle forme della l. fall., art. 98. Del pari, laddove il curatore o gli altri creditori intendano contestare l’ammissione, ancorché con riserva, di un altro creditore, sono legittimati (e sono tenuti) a proporre impugnazione immediata avverso detto provvedimento, senza attendere il decreto di cui alla l. fall., art. 113-bis.

(Cassazione Civile, 9 gennaio 2020, n. 268)